mercoledì 7 dicembre 2011

ERGA OMNES (questo strano individuo...)


Il contratto collettivo nazionale di lavoro nacque il 21 aprile 1927 con la promulgazione della carta del lavoro approvata dal gran consiglio del fascismo, acquisendo solo dal 1941 valore giuridico.
E’ stipulato congiuntamente tra aziende e rappresentanze sindacali ed è composto da una parte normativa e da una parte obbligatoria, determinando i rapporti reciproci tra le parti in maniera vincolante e generalizzata.
Di conseguenza è inderogabile e ne usufruiscono tutti i lavoratori (erga omnes) e per la cui efficacia, in base all' articolo 39 della Costituzione,
dovrebbe essere stipulato da una rappresentanza sindacale nazionale unitaria dei lavoratori. Poiché questa non è mai stata istituita, il contratto avrebbe dovuto applicarsi soltanto agli imprenditori e ai lavoratori iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, oppure a quelli che avessero altrimenti aderito individualmente al contratto stesso. Oltremodo, l'efficacia generalizzata al contratto collettivo l'hanno attribuita i giudici, facendo prevalere sull'articolo 39 della Costituzione l’art. 36, il quale attribuisce al lavoratore il diritto alla "giusta retribuzione", e il giudice, per individuarla, fa riferimento al contratto collettivo anche se il lavoratore o l'imprenditore non risultino iscritti alle organizzazioni stipulanti.
Poiché la globalizzazione dei mercati e il conseguenziale mutamento del mondo del lavoro, pongono dei cambiamenti dei contenuti del lavoro stesso e della prestazione, subordinati all’innovazione tecnologica e ai modelli organizzativi, si tende a porre più attenzione al ruolo del lavoratore/persona nell’organizzazione, qualificando la remunerazione della professionalità, manifestazione di conoscenze e abilità acquisite sia con l’esperienza e sia con la formazione.
Alcune delle proposte in tal senso vanno verso la semplificazione delle regole, valorizzando la contrattazione aziendale, più vicino alle necessità del lavoratore, oltre che a tener conto dei livelli di produttività aziendale e delle condizioni del mercato del lavoro locale, e ad un livello minimo di retribuzione oraria assolutamente inderogabile (salario minimo). Altre diversificazioni in materia saranno in primo piano nei mesi a venire e troveranno gli attori in campo ad una difficile soluzione per i padri ma soprattutto per i figli.
p.s.
L’estensione erga omnes consente ai lavoratori free rider (fenomeno per il quale all'interno di un gruppo di individui si ha un membro che evita di dare il suo contributo al bene comune scaricandolo su gli altri) di godere della protezione del contratto senza la necessità di iscriversi.

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